Onorevoli Colleghi! - Il riconoscimento della guarigione da una malattia è, ancor oggi, negato da disposizioni di legge o di regolamento che impongono a persone ormai guarite di sottostare a limitazioni derivanti dal precedente e superato stato patologico. Ciò risulta particolarmente evidente e penalizzante per una parte della popolazione italiana, circa 300.000 persone, colpita dalle tante e diverse sindromi patologiche che si raccolgono sotto il termine di «epilessia». Con 25.000 nuovi casi all'anno, l'epilessia interessa direttamente tra lo 0,5 e l'1 per cento dei nostri concittadini, la cui qualità di vita è fortemente compromessa da un persistente e ingiustificato preconcetto ancor più che dalla stessa patologia. L'epilessia è stata riconosciuta come «malattia sociale» dal decreto del Ministro della sanità 5 novembre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 19 febbraio 1966. Un fenomeno sociale estremamente vasto dove preconcetto e disposti discriminanti spingono nell'ombra le persone affette da epilessia e le loro famiglie, rendendo clandestina una grande patologia sociale.
      Eppure la logica e la giustizia portano a concludere che la guarigione deve comportare per tutti il recupero pieno dei diritti della persona e il superamento delle

 

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limitazioni derivanti dal precedente e superato stato patologico; e ciò deve valere anche per l'epilessia. Invece, ai soggetti che sono stati affetti da epilessia tali diritti sono negati e non viene riconosciuta la loro guarigione.
      Così come è ampio lo spettro delle sindromi che si raccolgono sotto il termine di «epilessia», altrettanto diversificate sono le situazioni che denotano la guarigione. In alcuni casi la guarigione è connaturata all'evoluzione stessa di una specifica sindrome, in altri si raggiunge grazie a terapie farmacologiche o chirurgiche. Se la guarigione è, quindi, un traguardo raggiunto o raggiungibile per molte persone affette da epilessia, essa non può non coniugarsi con il superamento delle limitazioni alla libertà personale che erano proprie dello stato patologico. Secondo il pensiero di molte associazioni, quali, in particolare, l'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE) e la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), la presente proposta di legge prevede il riconoscimento della guarigione e, insieme ad esso, il pieno recupero di tutti i diritti civili della persona. Insieme con il riconoscimento della guarigione devono essere attuate anche misure efficaci per favorire l'integrazione delle persone che restano in situazioni invalidanti, come accade nei casi di epilessie farmacoresistenti. Numerose sono le cause di invalidità che comportano impedimento al rilascio o al rinnovo della patente di guida o parziali limitazioni a tale riguardo. Posta la necessità di rimuovere le norme discriminanti per coloro ai quali è stata certificata la guarigione - si veda l'articolo 320 del regolamento di esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 - rimangono altri casi più generali di discriminazione in materia di pari opportunità e di piena integrazione delle persone con invalidità, come, ad esempio, il maggiore costo imposto in un determinato arco temporale alle persone con invalidità, o irrazionali e punitivi tempi per il rinnovo o il rilascio della patente di guida. L'aggiornamento delle condizioni di rilascio e di rinnovo delle patenti speciali per le persone affette da epilessia è, appunto, grazie anche al contributo culturale delle loro organizzazioni di volontariato, quali l'AICE e le altre associazioni federate nella FISH, l'occasione per rimuovere, per tutte le condizioni invalidanti similari, penalizzanti onerosità rispetto al rilascio e al rinnovo delle patenti ordinarie di guida e per garantire l'accesso ad agevolazioni relative al diritto al lavoro e alla mobilità.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
      All'articolo 1 si prevede, a fronte della certificazione specialistica e dell'accertamento medico-legale della guarigione, la rimozione delle limitazioni conseguenti al precedente e superato stato patologico, dell'obbligo di dichiarare la superata condizione patologica e della possibilità che possa essere oggetto di discriminazione. Inoltre, questo articolo prevede che per imporre una qualsiasi limitazione ad una persona, a causa di una condizione patologica, detta condizione debba constare da specifica certificazione medica.
      All'articolo 2 si prevede che alle persone affette da epilessie farmacoresistenti siano riconosciute una percentuale di invalidità civile almeno pari al 46 per cento e la situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
      All'articolo 3 è istituita la commissione nazionale permanente per le epilessie, alla quale è attribuita una serie di compiti finalizzati a incentivare una politica sanitaria generale sulle epilessie nonché a garantire la piena integrazione sociale delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie.
      Con l'articolo 4 si definiscono condizioni e tempi per il rilascio e il rinnovo delle patenti speciali per le persone affette da epilessia in trattamento e senza crisi e si definisce l'accesso ad agevolazioni per la mobilità e il lavoro per le persone che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitate alla guida di un veicolo.
 

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